Focus n. 80 – 2021
I provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria sono assoggettati ad un’imposizione indiretta, nota come “imposta di registro”. All’interno del D.P.R. 131/86 – Testo unico dell’imposta di registro è contenuta la normativa di riferimento per le modalità di registrazione di un atto giudiziario,… (segue)
Source: Primo Piano