L’articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 prevede, al comma 4, lo stralcio automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore dello stesso, non superiore a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai… (segue)
Source: Primo Piano