Prima del 2015 possibile solo nell’esercizio coincidente con il momento di apertura della procedura concorsuale
In tema di redditi d’impresa, nel regime anteriore al D.lgs. n. 147/2015, le perdite su crediti, nell’ipotesi di sottoposizione del debitore a procedure concorsuali, sono deducibili soltanto nell’esercizio coincidente con il momento di apertura della procedura, in quanto è in tale fase che si… (segue)
Source: Primo Piano